Sez. 2, Sentenza n. 2388 del 19/12/2008 Cc. (dep. 20/01/2009) Rv. 243034 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Decreto di citazione a giudizio - Atti ancora non trasmessi al giudice del dibattimento - Competenza per il sequestro - G.i.p..
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
La competenza a disporre il sequestro preventivo, una volta che il pubblico ministero ha emesso il decreto di citazione a giudizio, spetta al G.i.p. sino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice dibattimentale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 553 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)