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Sez. L, Sentenza n. 1197 del 13/02/1999 (Rv. 523183 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE | Prestazioni medico specialistiche - Assistenza ospedaliera - Utilizzazione di una struttura sanitaria diversa da quella dell'assistito - Rimborso nella misura di due terzi - Legittimità - Rimborso totale - Esclusione - Limiti - (Fattispecie relativa all'applicazione della legge regionale della Calabria 13 dicembre 1976 n. 20).
Stato
decisa il 1999-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523183-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE

Stante il disposto della legge della regione Calabria n. 2 del 1975, come integrata dalla legge 13 dicembre 1976 n. 20, il quale prevede il rimborso agli assistiti in misura non inferiore a due terzi della spesa effettivamente sostenuta e documentata per il ricovero in istituti ad altissima specializzazione, ubicati fuori del territorio regionale oppure all'estero, ove ciò si renda necessario per far fronte a particolari esigenze diagnostico - terapeutiche, ed alla stregua della delibera della USL del 24 aprile 1984 per cui il rimborso integrale della spesa spetta solo agli assistiti esenti da ticket sui medicinali per effetto del reddito, va escluso il diritto al rimborso totale della spesa sostenuta dall'assistito che superi detti limiti reddituali. (Nella specie la sentenza di merito che, disapplicando la citata delibera, aveva riconosciuto il rimborso totale anche ad assistito titolare di reddito superiore, è stata cassata - con decisione nel merito di rigetto della domanda dell'assistito - sul rilievo che la delibera era conforme alla legge regionale, e non contrastava con l'art. 32 Costituzione che riconosce il diritto alle cure gratuite solo in caso di indigenza e non in considerazione della gravità della patologia).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 13/12/1976 num. 20, Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)