Sez. U, Sentenza n. 782 del 16/11/1999 (Rv. 531143 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE | Spese sostenute dall'assistito in luoghi di cura non convenzionati - Situazione di urgenza - Domanda di rimborso - Giurisdizione del giudice ordinario.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE
La pretesa dell'assistito (nella specie, residente in Sicilia) dal servizio sanitario nazionale al rimborso delle spese sostenute per ricoveri in luoghi di cura non convenzionati, resi necessari in situazione di urgenza, comportanti - in mancanza di idoneo e tempestivo intervento curativo non ottenibile presso le strutture pubbliche o convenzionate - pericolo di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, configura una posizione di diritto soggettivo devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro ai sensi degli artt. 442 e 444 cod. proc. civ., atteso che, in relazione alla situazione predetta - come in relazione all'accesso ad ambulatori e strutture convenzionati, che, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del D.L. 26 novembre 1981 n. 678 (convertito con legge 26 gennaio 1982 n. 12), deve ritenersi autorizzato in caso di mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture pubbliche - non sussiste alcun potere discrezionale autorizzativo della pubblica amministrazione, con la conseguente inconfigurabilità di atti amministrativi (comunque disapplicabili a norma dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. e) condizionanti il diritto all'assistenza.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Legge 26/11/1981 num. 678 art. 3 CORTE COST., Legge 26/01/1982 num. 12 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 03/06/1975 num. 27, Legge Reg. Sicilia 22/04/1986 num. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)