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Sez. L, Sentenza n. 4808 del 02/05/1995 (Rv. 492074 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Domanda di revisione per aggravamento della malattia - Rigetto da parte dell'I.N.A.I.L. - Indicazione della percentuale di riduzione dell'attitudine lavorativa - Superamento - Nuova domanda dell'assicurato proposta per l'accertamento di un grado di inabilità più elevato - Ammissibilità - Previo esperimento di altra procedura amministrativa - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492074-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

Quando la domanda amministrativa di revisione della rendita I.N.A.I.L. per aggravamento della malattia professionale sia stata respinta, l'indicazione della percentuale di riduzione dell'attitudine lavorativa, indicata nel certificato medico allegato alla suddetta domanda, deve ritenersi superata e non vincola più l'assicurato il quale può legittimamente richiedere il riconoscimento di un grado di inabilità più elevato senza dover previamente esperire altra procedura amministrativa.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)