Sez. L, Sentenza n. 11297 del 30/07/2002 (Rv. 556440 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Funzione - Adeguamento della rendita alla riduzione effettiva della attitudine al lavoro - Necessità - Revisione disposta dall'INAIL per supposti miglioramenti - Giudizio promosso dall'assicurato - Riconoscimento giudiziale di una rendita superiore a quella prevista prima della revoca - Ammissibilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
Poiché l'intero sistema dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ispirato all'esigenza di adeguare, per quanto possibile, la prestazione alla effettiva misura della riduzione dell'attitudine al lavoro, e poiché il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge, avendo gli atti dell'Istituto assicuratore natura meramente ricognitiva e di adempimento di una obbligazione "ex lege", nel caso in cui l'Istituto assicuratore assuma l'iniziativa della revisione di una rendita, l'assicurato può inserirsi nel relativo procedimento al fine di ottenere, non solo il mantenimento della rendita nella misura originaria, ma anche il conseguimento dell'aumento della rendita stessa per aggravamento, senza che sia necessaria un'autonoma domanda amministrativa: ne consegue che in sede giudiziale, sia che si tratti di prima liquidazione, sia che si tratti di revisione, l'oggetto del giudizio verte sull'accertamento dell'effettivo grado di riduzione dell'attitudine al lavoro, senza che sia consentito ancorare l'adeguamento della rendita ad una presunta volontà vincolativa espressa dall'assicurato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una domanda con la quale un lavoratore si doleva della riduzione della rendita dal 56 per cento al 48 per cento, determinata dall'INAIL in sede di revisione, aveva riconosciuto, sulla base di nuovi accertamenti tecnici, il diritto del medesimo lavoratore ad una rendita complessiva del 64 per cento).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)