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Sez. L, Sentenza n. 9358 del 05/05/2005 (Rv. 581838 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Sentenza penale di applicazione della pena emessa ex art. 444 cod. proc. pen. - Rilevanza probatoria nel giudizio civile - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie concernente l'espressione "condanna penale" in un bando di concorso per l'assunzione di conducenti di linea.
Stato
decisa il 2005-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581838-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI

La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione; detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto l'espressione "condanna penale", contenuta in un bando di concorso per l'assunzione di conducenti di linea, comprensiva anche della sentenza di patteggiamento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)