Sez. 3, Sentenza n. 20335 del 15/10/2004 (Rv. 577730 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE | Utilizzabilità da parte del giudice civile nella formazione del proprio convincimento - Ammissibilità - Necessità per il giudice di prendere in considerazione anche le risultanze probatorie successive - Sussistenza.
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE
Il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice, la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta sia stata estesa anche a tutte le successive risultanze probatorie e non si sia limitata ad un apprezzamento della sola prova formatasi nel procedimento penale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)