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Sez. 3, Sentenza n. 20335 del 15/10/2004 (Rv. 577730 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE | Utilizzabilità da parte del giudice civile nella formazione del proprio convincimento - Ammissibilità - Necessità per il giudice di prendere in considerazione anche le risultanze probatorie successive - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577730-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE

Il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice, la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta sia stata estesa anche a tutte le successive risultanze probatorie e non si sia limitata ad un apprezzamento della sola prova formatasi nel procedimento penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)