Sez. 3, Sentenza n. 1987 del 08/10/2014 Ud. (dep. 16/01/2015) Rv. 261787 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Predisposizione o utilizzo di falso certificato di analisi dei rifiuti - Reato di cui all'art. 483 cod. pen. - Configurabilità - Sussistenza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di reati ambientali, la predisposizione o l'utilizzo durante il trasporto di un certificato di analisi recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, indipendentemente dalla loro natura pericolosa o non pericolosa, integra il reato punito dall'art. 483 cod. pen., anche a seguito della modifica dell'art. 258, comma quarto, del D.Lgs. n. 152 del 2006 introdotta dall'art. 35 del D.Lgs. n. 205 del 2010.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 258, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 258 com. 4, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205 art. 35, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)