Sez. 2, Sentenza n. 7055 del 14/04/2004 (Rv. 572040 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - RECLAMI | Ordinanze istruttorie - Mancata proposizione del reclamo - Conseguenze - Riproposizione della questione decisa - Configurabilità - Sussistenza - Termine per riproporre la questione - Udienza di precisazione delle conclusioni - Necessità - Mancata riproposizione in tale sede - Effetti - Preclusioni - Riproponibilità in appello - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - RECLAMI
In tema di ordinanze revocabili del giudice istruttore, la mancata proposizione del reclamo non impedisce alle parti di ripresentare dinanzi al collegio, ai sensi degli artt.178 e 189 c.p.c., tutte le questioni risolte con tali ordinanze, purché la riproposizione avvenga in sede di precisazione delle conclusioni, sicché - ove non ne sia stato in questa sede sollecitato il controllo - è precluso al collegio ogni valutazione sul punto che non può neppure formare oggetto di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)