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Sez. 3, Sentenza n. 12089 del 24/05/2007 (Rv. 599037 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - DILIGENZA | Portata - Furto della cosa - Responsabilità - Prova liberatoria - Contenuto - Valutazione rimessa al giudice di merito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599037-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - DILIGENZA

Il depositario, al fine di evitare di incorrere in responsabilità per il furto, è tenuto, in base ai principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio in tema di inadempimento contrattuale, a dare la prova di aver posto in essere tutte le attività protettive richieste in base all'ordinaria diligenza, ivi compreso lo sforzo particolare richiesto per soddisfare l'interesse creditorio richiesto dalle circostanze concrete del caso di cui esso sia o debba essere avvertito, con valutazione rimessa al giudice del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1766

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)