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Sez. L, Sentenza n. 885 del 02/02/1983 (Rv. 425640 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - INOSSERVANZA DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1950 PER LE IMPRESE INDUSTRIALI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425640-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - INOSSERVANZA DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1950 PER LE IMPRESE INDUSTRIALI - CONSEGUENZE.*

In ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione di personale attuato senza l'osservanza dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 (sui licenziamenti per riduzione di personale nella industria), recepito dal d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1019, il lavoratore licenziato non ha diritto alla declaratoria di illegittimità del licenziamento ed alla sua riassunzione nel posto di lavoro, non essendo applicabile al licenziamento collettivo l'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori), ma soltanto ad un accertamento degli eventuali danni da lui patiti, con l'affermazione del corrispettivo Obbligo di risarcimento a carico del datore di lavoro. (V 5396/82, mass n 423161; (V 5086/80, mass n 408944; (V 4769/79, mass n 401361).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)