Sez. L, Sentenza n. 16812 del 27/11/2002 (Rv. 558781 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Trasferta - Nozione - Presupposti - Trasferta e trasferimento - Differenze - Coincidenza del luogo della trasferta con quello del successivo trasferimento - Prestazione di attività lavorativa nei due luoghi senza soluzione di continuità - Indennità di trasferta - Spettanza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
La trasferta si distingue dal trasferimento in quanto è caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, nell'interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro, essendo irrilevante che egli abbia manifestato la propria disponibilità e che svolga mansioni identiche a quelle espletate presso l'abituale sede di lavoro. Pertanto, al fine della sussistenza del diritto all'indennità di trasferta è irrilevante la coincidenza del luogo della trasferta con quello del successivo trasferimento, anche se disposto senza soluzione di continuità al termine della trasferta (Fattispecie concernente un dipendente della Rete Ferroviaria italiana SpA).
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1970 num. 34 art. 1, Legge 11/02/1970 num. 34 art. 2, Legge 11/02/1970 num. 34 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)