Sez. L, Sentenza n. 18479 del 01/09/2014 (Rv. 632369 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Prestazione lavorativa svolta all'estero - Trasferta o trasferimento - Conseguente natura retributiva, risarcitoria o mista delle somme corrisposte - Accertamento del giudice di merito - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
La qualificazione dell'assegnazione di un lavoratore ad una sede estera in termini di trasferta o trasferimento, al pari di quella relativa alla natura retributiva, risarcitoria o mista dei trattamenti economici aggiuntivi attribuiti, è riservata al giudice di merito, la cui valutazione costituisce giudizio di fatto che, se congruamente motivato, non è censurabile dal giudice di legittimità'. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto, con riferimento a corrispondente estero di testata giornalistica italiana, trattarsi di trasferta, in ragione della previa fissazione della durata della destinazione estera - con previsione alla scadenza dell'assegnazione ad una nuova e diversa sede - e del permanente legame del corrispondente con l'originaria sede di servizio, con conseguente natura mista delle somme corrisposte per canone locativo, biglietti aerei per ferie, spese scolastiche per i figli, spese assicurative e pagamento di utenze domestiche).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)