Sez. 3, Sentenza n. 739 del 23/09/1994 Ud. (dep. 24/01/1995) Rv. 201308 - 01
Emigrazione - Espatrio abusivo | Senza essere munito di passaporto o titolo equipollente ovvero con passaporto sospeso - Reato di cui al primo comma dell'art. 24 legge n. 1185 del 1967 - Depenalizzazione - Esclusione - Ragione.
Emigrazione - Espatrio abusivo
La norma di cui all'art. 24 legge 21 novembre 1967, n. 1185, che al primo comma punisce con l'ammenda chiunque esce dal territorio dello Stato senza essere munito di passaporto o titolo equipollente, ovvero con un passaporto sospeso, prevede, al secondo ed al terzo comma, non già più fattispecie penali autonome, ma due circostanze aggravanti punite con la pena dell'arresto. Pertanto, il reato previsto dal primo comma dello stesso art. 24 è sottratto alla depenalizzazione stabilita nell'art. 32 legge 24 novembre 1981, n. 689 (comma primo), poiché tale disposizione non si applica ai reati che nelle ipotesi aggravate siano puniti con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria (comma secondo). (Conf. sez. 3, ud. 25 febbraio 1993, n. 407, P.M. in proc. Mastrogiacomo).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1967 num. 1185 art. 24, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)