Sez. L, Sentenza n. 7196 del 25/03/2009 (Rv. 607426 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Procuratore esercente l'attività difensiva fuori dalla circoscrizione di appartenenza - Notificazione della sentenza ai fini dell'impugnazione breve - Elezione di domicilio della parte - Nell'intestazione dell'atto di appello - Validità - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ., ove risulti dall'intestazione dell'atto di appello un domicilio eletto dalla parte, la notificazione della sentenza va effettuata presso detto luogo, dovendosi ritenere che il difensore (che operi fuori dalla circoscrizione di appartenenza), con la sottoscrizione del ricorso e la correlata autenticazione della firma della parte, abbia fatto proprio l'intero contenuto dell'atto, ivi compresa l'elezione di domicilio, la quale deve solo essere necessariamente espressa con la forma scritta, ma non richiede formule predeterminate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)