Sez. 3, Sentenza n. 561 del 13/01/2005 (Rv. 579360 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Procuratore esercente l'attività difensiva "extra districtum" - Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione - Esecuzione presso la cancelleria del giudice adito - . Legittimità - Condizioni e limiti - Elezione di domicilio personale ad opera della parte costituita mediante procuratore - Sottoscrizione del difensore - Rilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione di cui all'art.325 cod. proc. civ., la notificazione della sentenza - che va fatta al procuratore costituito, ai sensi dell'art.170 stesso codice - deve essere compiuta al domicilio eletto dalla parte (e non presso la cancelleria del luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio si è svolto) tutte le volte in cui compaia, in calce alla procura ed alla contestuale elezione di domicilio, la sottoscrizione del difensore: nella scelta tra un'interpretazione letterale ed una logica delle norme funzionali alla verificazione della validità della notifica "de qua" (in particolare, l'art.82 primo comma R.D. 22 gennaio 1934, n.37), difatti, va prescelta l'ermeneusi di tipo logico, che ricostruisca la vicenda della firma del difensore in calce agli atti suddetti come funzionale non alla sola autentica della firma, bensì a far proprio l'intero contenuto dell'atto, apparendo più rispettosa della volontà (della parte e) dello stesso difensore la scelta di attribuirgli anche il fine di far propria, con l'autentica dell'altrui firma, l'elezione di domicilio contenuta nell'atto da lui sottoscritto. In tal senso depongono, da un canto, il complessivo quadro normativo che l'ordinamento processualcivilistico offre "in parte qua" (la parte che conferisce la procura "ad litem" non è tenuta ad eleggere domicilio nè presso il procuratore nè presso altri; l'elezione di domicilio ha natura recettizia; vigono le norme di cui agli artt.170, 285, 330 cod. proc. civ.; la procura consiste nella designazione del soggetto cui spettano nel processo i poteri previsti dalla legge, ma svolge altresì la funzione di manifestare l'incarico alla controparte e all'ufficio anche ai fini dell'art.170 stesso codice), dall'altro, la norma di cui all'art.1367 cod. civ., applicabile anche agli atti unilaterali (norma in forza della quale l'atto deve interpretarsi nel senso che possa produrre effetti, anzichè nel senso, opposto, che non possa produrne alcuno, di talchè limitare l'efficacia dell'elezione di domicilio alla sola parte significa privare l'atto di qualsiasi effetto in un sistema in cui, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e tutte le comunicazioni hanno come legittimo destinatario il procuratore costituito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)