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Sez. 2, Sentenza n. 381 del 13/01/1995 (Rv. 489683 - 01)

VENDITÀ - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI | Successivo alla decadenza ed impegno ad eliminarli - Nuova obbligazione del venditore - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489683-01

VENDITÀ - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI

A differenza del semplice riconoscimento del vizio o del difetto di qualità, che rende soltanto superflua la denunzia del compratore, il riconoscimento che il venditore faccia, verificatasi la decadenza, dei vizi della cosa e l'impegno che egli assuma con la controparte di eliminarli, dà vita ad una nuova obbligazione, con estinzione per novazione dell'obbligazione originaria, quando detto impegno sia assunto in luogo dell'obbligazione di garanzia rientrante nel contenuto dell'originario contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)