Sez. L, Sentenza n. 8658 del 12/08/1993 (Rv. 483435 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - In genere | Atti autoritativi emanati anteriormente alla legge n. 210 del 1985 - Persistenza dei relativi effetti - Divieto di disapplicazione di atti amministrativi lesivi di interessi legittimi e divenuti definitivi per mancata impugnazione davanti al giudice amministrativo - Operatività.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - In genere
Gli atti concernenti il rapporto di pubblico impiego emanati dall'Azienda Autonoma FF.SS. non sono divenuti atti privati con l'istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato e la sua successione all'Azienda Autonoma preesistente (legge 17 maggio 1985 n. 210), ma, a seguito della trasformazione "ex nunc" del rapporto d'impiego da pubblico a privato, hanno conservato la natura di atti amministrativi, dei quali il giudice ordinario conosce nell'esercizio della giurisdizione concernente il rapporto di lavoro con l'ente pubblico economico. Pertanto, l'atto autoritativo (nella specie, rigetto dell'istanza di riassunzione) di fronte al quale l'impiegato aveva una mera situazione di interesse legittimo ha conformato il rapporto di lavoro, ancora in contestazione nei confronti del nuovo ente, secondo effetti che il giudice ordinario non può eliminare, stante il divieto di disapplicazione di un atto amministrativo lesivo di un interesse legittimo e divenuto definitivo per mancata impugnazione davanti al giudice amministrativo prima dell'entrata in vigore della legge di privatizzazione.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 14 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)