diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8024 del 21/05/2003 (Rv. 563412 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI | Regolamento d'ufficio - Obbligo del cancelliere di comunicare l'avvenuto deposito della sentenza decidendo sul regolamento - Sussistenza - Condizioni - Principio della "traslatio judicii" - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563412-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

In tema di regolamento di competenza promosso d'ufficio, allorquando la parte non si sia costituita nel giudizio di legittimità, non abbia presentato memorie ai sensi dell'art. 47 cod. proc. civ., non abbia esercitato in alcun modo il proprio diritto di difesa, non abbia eletto domicilio in Roma, ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ., né abbia chiesto di ricevere nel suo domicilio, a mezzo di raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza, ai sensi dell'art. 135 disp. att. cod. proc. civ., il cancelliere della Corte di cassazione, che è l'unico organo competente ad attestare l'avvenuto deposito della sentenza che definisce il regolamento di competenza e a compiere tutte le attività di cui agli artt. 57 e 58 cod. proc. civ., non può effettuare alcuna comunicazione a norma dell'art. 170 dello stesso codice e la parte non può dolersi della lesione al proprio diritto di difesa allegando la propria inerzia o pretendere di essere legittimata alla riassunzione senza alcun termine. Nè può giovare alla parte il principio della "traslatio judicii", giacché, in base a tale principio, con la declaratoria di competenza il rapporto processuale sorto dinanzi a giudice incompetente resta in vita nella pienezza dei suoi effetti e continua, in forza della domanda originaria, dinanzi a quello cui la causa è rimessa; tuttavia, qualora avvenga un mutamento di sede, il procuratore della parte deve provvedere ad una nuova elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice "ad quem", intendendosi altrimenti il domicilio eletto presso la cancelleria di tale nuova autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 135, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 135, Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)