Sez. 5, Sentenza n. 43464 del 09/05/2002 Ud. (dep. 20/12/2002) Rv. 223544 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Chiamata in reità "de relato" - Controllo sulla mera attendibilità intrinseca - Insufficienza - Riscontri esterni di conferma - Adeguatezza dei riscontri esterni: obiettivi e individualizzanti - Necessità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO
La chiamata in reità "de relato", affine nella struttura alla testimonianza indiretta, può costituire prova della responsabilità penale solo se sorretta da adeguati riscontri estrinseci obiettivi ed individualizzanti, in relazione alla persona incolpata e al fatto che forma oggetto dell'accusa, non essendo sufficiente il controllo sulla mera attendibilità intrinseca del collaborante (nell'affermare tale principio, la Corte ha escluso che una chiamata in reità "de relato" possa essere riscontrata da altra chiamata in reità anche essa "de relato" e, inoltre, ha ritenuto che il ritardo notevole con cui il collaborante rende le sue dichiarazioni può giustificare una valutazione negativa della genuinità delle dichiarazioni stesse).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)