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Sez. 2, Sentenza n. 43094 del 26/06/2013 Ud. (dep. 21/10/2013) Rv. 257426 - 01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Dichiarante affetto da patologie mentali - Incapacità di dichiarare - Esclusione - Valutazione positiva di attendibilità - Condizioni - Censurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2013-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257426-01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE

La capacità dell'imputato e del testimone di rendere dichiarazioni non può essere esclusa per la sola presenza nel dichiarante di patologie di carattere psichiatrico, essendo compito del giudice valutare, con particolare rigore, l'attendibilità di quanto affermato e le sue determinazioni, se espresse in modo logico e coerente, potranno essere censurate in sede di legittimità solo nei limiti del travisamento della prova. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione positiva di attendibilità effettuata dal giudice di merito di un collaboratore di giustizia che, pur ritenuto in sede di perizia, affetto da sintomi di disturbo di personalità "bordeline" aveva dimostrato di essere lucido e ben orientato e di aver conservato un buon equilibrio psichico, lucidità e coerenza ideativa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)