Sez. 1, Sentenza n. 4807 del 10/07/1997 Cc. (dep. 21/08/1997) Rv. 208492 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Atti compiuti dall'autorità straniera - Utilizzabilità - Condizioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
Ai fini dell'imposizione di misura cautelare, sono utilizzabili gli atti disposti e compiuti dall'autorità straniera, poiché le norme di cui agli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., relative alla fase dibattimentale, non sanciscono l'assoluta inutilizzabilità degli atti in questione e nessuna norma detta una disciplina specifica per la fase delle indagini preliminari. Tale utilizzabilità è, tuttavia, subordinata ai diritti fondamentali che l'ordinamento costituzionale comunque garantisce e ai quali non consente mai di derogare, pur in assenza di sanzioni processuali che li riguardino. (Fattispecie in tema di utilizzazione, ai fini dell'emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, di intercettazioni telefoniche regolarmente autorizzate dall'autorità giudiziaria tedesca).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 238 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 78, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)