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Sez. 1, Sentenza n. 10133 del 01/12/2000 Cc. (dep. 12/03/2001) Rv. 218214 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Documentazione acquisita da altro procedimento penale all'estero - Utilizzabilità nelle indagini preliminari - Sussistenza - Limiti - Utilizzazione di verbale di interrogatorio di indagato - Mancanza dell'avvertimento della facoltà di astenersi - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218214-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

In tema di misure cautelari personali, i verbali di atti compiuti da autorità giudiziaria straniera ed in un diverso procedimento penale all'estero possono essere utilizzati nella fase delle indagini preliminari ai fini dell'adozione di un provvedimento coercitivo, anche al di fuori dei limiti stabiliti per la loro utilizzazione nel dibattimento, sempre che gli atti risultino compiuti nel rispetto dei diritti fondamentali che l'ordinamento garantisce o non siano stati violati specifici divieti di legge; ne consegue che è utilizzabile nella fase delle indagini preliminari il verbale di interrogatorio di un coindagato acquisito da un diverso procedimento penale pendente all'estero, anche se non risulti preceduto dall'avvertimento della facoltà di non rispondere, atteso che tale garanzia riguarda solo la posizione dell'interrogatorio e non dei coindagati nei cui confronti l'atto è utilizzato. (V. Corte Cost. sent. N. 379 del 1995).

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 78, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 78, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)