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Sez. 1, Sentenza n. 24358 del 15/11/2006 (Rv. 594860 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Termine semestrale di proponibilità dell'azione risarcitoria - Decorrenza - Definitività della decisione - Decorso del termine - Ricorso per revocazione della sentenza conclusiva del processo presupposto - Riapertura del termine - Esclusione - Fondamento - "Rapporto di unicità" tra il processo concluso e il giudizio per revocazione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594860-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il termine semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda, previsto dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001, decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo della cui durata si discute. Detto termine, una volta spirato, non può essere riaperto, ed a tempo indeterminato, per effetto del ricorso per revocazione della sentenza conclusiva del processo presupposto che, costituendo un mezzo di impugnazione straordinario, non è legato da "rapporto di unicità"con il precedente giudizio di cognizione concluso con sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)