Sez. 3, Sentenza n. 6608 del 17/12/1984 (Rv. 438154 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - RIMPATRIO DELL'EMIGRANTE - INCLUSIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - RIMPATRIO DELL'EMIGRANTE - INCLUSIONE.*
L'intenzione dell'emigrato di rientrare in patria integra come è dato desumere anche dall'art. 61 della legge n. 392 del 1978, ancorché detta norma consideri espressamente tale situazione al fine della riduzione del termine dall'acquisto dello immobile (per atto tra vivi) per esercitare la facoltà di recesso la necessità del locatore di disporre dell'immobile locato in Italia, quale che sia la ragione del rimpatrio (di ordine economico, di età, di salute o anche solo sentimentale), tenendo anche conto del diritto, sancito dall'art. 16 della Costituzione, di trasferire la propria residenza ove si ritenga opportuno. (V 4969/83, mass n 429843; (V 6220/81, mass n 417011; (V 4864/78, mass n 394575).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)