Sez. 3, Sentenza n. 1502 del 18/02/1997 (Rv. 502522 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO | Responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli - Danno provocato dolosamente dal conducente - Inclusione - Esonero contrattuale della copertura assicurativa - Inopponibilità al terzo - Rivalsa nei confronti dell'assicurato - Ammissibilità - Limiti.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Poiché la responsabilità di cui al primo comma dell'art. 2054 cod. civ. è una specificazione di quella prevista dall'art. 2043 cod. civ., anche il danno dolosamente provocato dal conducente del veicolo è coperto dall'assicurazione obbligatoria (art. 1 legge 24 dicembre 1969 n. 990) e perciò l'assicuratore non può opporre al terzo danneggiato l'esclusione della garanzia assicurativa (art. 18 secondo comma legge 990 del 1969, norma sostitutiva, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., di clausole contrattuali o condizioni generali difformi), salvo rivalersi nei confronti dell'assicurato - o del conducente, se la circolazione è avvenuta contro la sua volontà - a norma di contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1900, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)