Sez. 2, Sentenza n. 1917 del 09/03/1985 (Rv. 439828 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - SOLIDARIETÀ PASSIVA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - SOLIDARIETÀ PASSIVA - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi di obbligazione solidale passiva non si verifica la inscindibilità delle cause a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., in quanto, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. Pertanto, quando uno dei condebitori solidali non propone impugnazione autonoma entro i termini di legge, il giudice non è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio e la sentenza passa in giudicato nei confronti del condebitore non impugnante. (Conf 443/84, mass n 432670; (Conf 963/82, mass n 418831; (Conf 182/82, mass n 417872; (Conf 6186/80, mass n 409912; (Conf 6232/79, mass n 402962; (Conf 6414/79, mass n 403145; (Conf 3059/79, mass n 399413).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)