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Sez. 1, Sentenza n. 19022 del 12/12/2003 (Rv. 568816 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Ultimazione dell'opera pubblica da parte dello IACP prima della scadenza del termine di occupazione temporanea legittima e successiva mancata emanazione del provvedimento di espropriazione - Istituto delegato dal Comune alla sola realizzazione dell'opera - Responsabilità del delegato per la lesione subita dal proprietario a seguito dell'irreversibile trasformazione del fondo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568816-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

In caso di ultimazione da parte dell'IACP dell'opera pubblica in pendenza del termine di occupazione temporanea legittima e di mancata tempestiva emanazione del decreto di esproprio, ove detto Istituto sia stato delegato dal Comune (artt. 35 e 60 legge 22 ottobre 1971, n. 865) soltanto alla realizzazione dell'opera, va esclusa la responsabilità del delegato per la lesione patrimoniale subita dal proprietario a seguito della irreversibile trasformazione del fondo, atteso che la fattispecie di danno viene in essere con lo spirare del periodo di occupazione legittima e che non spetta al delegato occuparsi del decreto di espropriazione, mentre il comportamento omissivo dell'ente delegante, che ha trascurato di azionare o sollecitare la procedura espropriativa, è da solo sufficiente a determinare l'evento dannoso.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)