Sez. 4, Sentenza n. 6057 del 07/03/1989 Ud. (dep. 20/04/1989) Rv. 181113 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - CRITERI DI DETERMINAZIONE - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - CRITERI DI DETERMINAZIONE - FATTISPECIE.*
In tema di circostanze del reato, per la sussistenza della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è necessario che il danno arrecato alla parte lesa sia non solo lieve (id est: tenuità), ma lievissimo (id est: speciale tenuità), ossia di Rilevanza economica minima. La speciale tenuità deve essere valutata oggettivamente, in relazione al valore della cosa rapportato al livello economico medio della comunità; mentre il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo costituisce un criterio puramente sussidiario che potrebbe esercitare influenza negativa, nel senso che, pur essendo il danno di speciale tenuità oggettiva, può avere provocato un danno notevole all'offeso, attese le condizioni economiche particolarmente disagiate del medesimo. (fattispecie di furto di portafoglio dal quale venne sottratta la somma di l. 340.000, non ritenuta tanto tenue da giustificare la concessione dell'attenuante de qua). (V mass n 179831; (Conf mass n 171562, prima parte; (Conf mass n 170867, seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 64 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)