Sez. 2, Sentenza n. 263 del 11/10/1985 Ud. (dep. 14/01/1986) Rv. 171562 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - NOZIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - NOZIONE.*
Perché sussista la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. occorre che il danno cagionato, espresso in denaro ed oggettivamente valutato, sia lievissimo, cioè di consistenza economica minima, se non proprio trascurabile, rispetto al livello economico medio della generalità dei cittadini. (Conf mass n 169758).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)