Sez. 2, Sentenza n. 23334 del 30/10/2006 (Rv. 592763 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ordinanza "in limine litis" di inammissibilità del ricorso - Presupposti - Tardività dell'opposizione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di opposizione ad ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative (nella specie per violazione al codice della strada), l'art. 23, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 contempla la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, con ordinanza pronunciata "in limine litis", senza costituzione del contraddittorio, per il solo caso dell'inosservanza del termine di trenta giorni accordato dall'art. 22, primo comma, della stessa legge, e, dunque, affida alla sentenza da emettere in esito al giudizio di opposizione ogni altra questione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)