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Sez. L, Sentenza n. 4585 del 01/08/1984 (Rv. 436508 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - CORRESPONSIONE DI UNA PARTE DELL'INDENNITÀ IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO - CONTEGGIO FINALE DELLA STESSA - CRITERI - VERSAMENTO DELLA INDENNITÀ IN OCCASIONE DI UNA FITTIZIA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - DISCIPLINA DELL'INDEBITO OGGETTIVO - APPLICABILITÀ - INTERESSI - ATTRIBUZIONE - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1984-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436508-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - CORRESPONSIONE DI UNA PARTE DELL'INDENNITÀ IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO - CONTEGGIO FINALE DELLA STESSA - CRITERI - VERSAMENTO DELLA INDENNITÀ IN OCCASIONE DI UNA FITTIZIA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - DISCIPLINA DELL'INDEBITO OGGETTIVO - APPLICABILITÀ - INTERESSI - ATTRIBUZIONE - CONDIZIONI RISPETTIVE.*

A norma dell'art. 2120 cod. civ., nel testo anteriore all'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, in ipotesi di corresponsione di una parte dell'indennità di anzianità in costanza di rapporto di lavoro, il conteggio finale della stessa indennità dev'essere sempre riferito all'ultima retribuzione e gli interessi sulla somma anticipatamente corrisposta sono computabili in favore del datore di lavoro nel solo caso in cui la liquidazione parziale sia stata data ed accettata a titolo di acconto in base a specifico accordo, mentre, quando l'indennità sia stata versata in occasione di una fittizia, e quindi illecita, risoluzione del rapporto di lavoro, debbono trovare applicazione le regole sull'indebito oggettivo, richiedenti, per l'applicazione degli interessi, la mala fede dell'accipiens. Ne consegue, che, dovendosi la buona fede presumere (art. 1147 cod. civ.), il lavoratore non può essere ritenuto in mala fede per il solo fatto di aver ricevuto il pagamento indebito, tanto più che il carattere fittizio del licenziamento non presuppone affatto una bilaterale intesa simulatoria in ordine allo scioglimento del rapporto, ma integra una particolare ipotesi di frode alla legge, che, caratterizzata dall'unilaterale intento fraudolento del datore di lavoro, non è inquadrabile nella figura generale risultante dagli artt. 1343, 1344 e 1345 cod. civ.. (V 2034/78, mass n 391390, sulla seconda parte; (Conf 2034/78, mass n 391391, sulla prima parte; (Conf 2131/77, mass n 385864, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)