Sez. 6, Sentenza n. 7472 del 21/01/2009 Cc. (dep. 20/02/2009) Rv. 242916 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI | Violazione di legge - Riconducibilità ad essa della mancanza assoluta di motivazione o della motivazione meramente apparente - Possibilità - Sussumibilità dell'illogicità manifesta - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI
In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)