Sez. 3, Sentenza n. 537 del 18/01/2002 (Rv. 551661 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE | Immobile oggetto di comunione - Poteri del singolo proprietario - Urgente e improrogabile necessità di destinarlo ad uso proprio - Azione per il rilascio da parte del singolo locatore - Ammissibilità - Litisconsorzio necessario con gli altri comproprietari - Necessità - Esclusione.
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE
Il comproprietario dell'immobile locato è legittimato ad agire (con il consenso degli altri comunisti, che si presume fino a prova contraria) contro il conduttore, al fine di ottenere il rilascio dell'immobile per urgente e improrogabile necessità propria, non ricorrendo, in tal caso, un'ipotesi di litisconsorzio necessario che imponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)