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Sez. 3, Sentenza n. 537 del 18/01/2002 (Rv. 551661 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE | Immobile oggetto di comunione - Poteri del singolo proprietario - Urgente e improrogabile necessità di destinarlo ad uso proprio - Azione per il rilascio da parte del singolo locatore - Ammissibilità - Litisconsorzio necessario con gli altri comproprietari - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551661-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE

Il comproprietario dell'immobile locato è legittimato ad agire (con il consenso degli altri comunisti, che si presume fino a prova contraria) contro il conduttore, al fine di ottenere il rilascio dell'immobile per urgente e improrogabile necessità propria, non ricorrendo, in tal caso, un'ipotesi di litisconsorzio necessario che imponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)