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Sez. 2, Sentenza n. 2624 del 04/08/1972 (Rv. 360171 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE - CONDIZIONI - INTERCAPEDINE - ESCLUSIONE DEL CARATTERE PERICOLOSO O DANNOSO - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360171-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE - CONDIZIONI - INTERCAPEDINE - ESCLUSIONE DEL CARATTERE PERICOLOSO O DANNOSO - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - PRECLUSIONE.*

Nel calcolo delle distanze legali fra le costruzioni non deve tenersi conto, in armonia con la ratio dell'art 873 cod civ, di quegli sporti che non siano idonei a determinare, per loro struttura, entita ed ubicazione, intercapedini che siano fonti di danno o comunque di apprezzabile pericolo. Tale principio, peraltro, puo riguardare soltanto quegli sporti o oggetti aventi funzione complementare meramente decorativa o di rifinitura, tali quindi da non costituire violazione della ratio della norma predetta o delle altre Disposizioni legislative o regolamentari integrative rispetto ad essa. Una volta accertata siffatta violazione, per l'esistenza, tra due fabbricati su fondi finitimi, di un'intercapedine non conforme alle Disposizioni sulle distanze stabilite dal citato art 873 e dai regolamenti locali integrativi della predetta norma, non puo il giudice con propria valutazione discrezionale escludere il carattere dannoso o pericoloso dell'intercapedine in quanto inferiore di poco al minimo distacco prescritto e quindi ritenere la legittimita della nuova costruzione che abbia creato l'intercapedine stessa. (nella fattispecie, riguardante sporti consistenti in un balcone coperto o bovindo e terrazzi sporgenti, rispettivamente centimetri ottanta il primo e centotredici e centoquarantasei i secondi, la Corte di merito aveva ritenuto che essi, per il loro sviluppo e impegno nello spazio, costituissero parte integrante dell'edificio e ne ampliassero la consistenza volumetrica. La suprema Corte, nel ritenere incensurabile tale apprezzamento, ha enunciato, con riferimento all'intercapedine che essi determinavano, i principi di cui in massima). (V 1367'70, mass n 347103; 1552'69, mass n 340422).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)