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Sez. 1, Sentenza n. 3356 del 09/10/1976 (Rv. 382149 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - IN GENERE - RETTIFICA DI VALORE - PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO IMPOSITORE ANCHE SE CONTENUTA IN ATTI INDIRIZZATI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - NECESSITA - INTERESSI - DETERMINAZIONE - CRITERI - DIVERGENZA TRA VALORE DICHIARATO E VALORE DEFINITIVO - MANCANZA DI COLPA DEL CONTRIBUENTE - INTERESSI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382149-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - IN GENERE - RETTIFICA DI VALORE - PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO IMPOSITORE ANCHE SE CONTENUTA IN ATTI INDIRIZZATI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - NECESSITA - INTERESSI - DETERMINAZIONE - CRITERI - DIVERGENZA TRA VALORE DICHIARATO E VALORE DEFINITIVO - MANCANZA DI COLPA DEL CONTRIBUENTE - INTERESSI - ESCLUSIONE.*

Secondo il vecchio contenzioso tributario e, cioe, ai sensi del combinato disposto degli artt 12 RD n 1608 del 1939, 43 RDL n 1639 del 1936, 23 RD n 1516 del 1937, le dichiarazioni di rettifica di valore dei beni trasferiti per successione, ancorche contenute in Atti indirizzati alle commissioni tributarie, dovevano essere presentate all'ufficio impositore, il quale, venendone a conoscenza legale, doveva procedere alla maggiorazione dell'imposta. Gli interessi dovuti dal contribuente ai sensi della legge n 29 del 1961 erano percio dovuti non gia sulla differenza tra valore originariamente dichiarato e valore successivamente indicato in rettifica, bensi sulla differenza tra quest'ultimo valore e quello definitivamente accertato o concordato. Gli interessi non sono comunque dovuti se il contribuente provi che la divergenza tra valore dichiarato e valore resosi poi definitivo non e imputabile a sua colpa. (V 645/73, mass n 362744; (Conf 3882/74, mass n 372422; (contra 2949/72, mass n 360697).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 CORTE COST., Regio Decr. 17/09/1931 num. 1608 art. 12, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 43, Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 23, Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)