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Sez. 1, Sentenza n. 3882 del 27/11/1974 (Rv. 372422 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - INTERESSI - SUL TRIBUTO COMPLEMENTARE - PREVISTI DALLE LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - NATURA MORATORIA - PROVA DELLA CARENZA DI COLPA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - AMMISSIBILITA - RETTIFICAZIONE SUCCESSIVA - EQUIPARAZIONE ALLA PREDETTA PROVA - INSERIMENTO NEL RICORSO ALLA COMMISSIONE DISTRETTUALE CONTRO UN ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372422-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - INTERESSI - SUL TRIBUTO COMPLEMENTARE - PREVISTI DALLE LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - NATURA MORATORIA - PROVA DELLA CARENZA DI COLPA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - AMMISSIBILITA - RETTIFICAZIONE SUCCESSIVA - EQUIPARAZIONE ALLA PREDETTA PROVA - INSERIMENTO NEL RICORSO ALLA COMMISSIONE DISTRETTUALE CONTRO UN ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - AMMISSIBILITA.*

Gli interessi previsti dalle leggi 26 gennaio 1961 n 29 e 28 marzo 1962 n 147 sul tributo complementare hanno carattere moratorio e, pertanto, presuppongono un comportamento colposo del contribuente. Ne consegue che, per quanto attiene sia ai trasferimenti inter vivos che a quelli mortis causa, l'applicazione degli interessi moratori e esclusa qualora il contribuente dimostri che la Mancanza o l'insufficienza degli elementi necessari per la liquidazione del tributo non sia dipesa da fatto a lui imputabile. Il fenomeno della non imputabilita puo insorgere, peraltro, anche in un momento successivo, ove il contribuente rettifichi, mediante una dichiarazione integrativa vincolante, la quale puo essere inserita anche in un ricorso alla commissione distrettuale contro un accertamento di maggior valore, gli elementi ed i valori inizialmente denunziati in modo infedele o incompleto. In tal caso, essendo la finanza in condizione di acquisire immediatamente l'ulteriore ammontare del tributo nei limiti della rettifica effettuata dal contribuente, viene meno, dalla data di questa e nei limiti suddetti, l'Obbligo del contribuente di corrispondere gli interessi moratori. (V 404'74, mass n 368109; Conf 2804'73, mass n 366365).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 76 quater, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)