Sez. 1, Sentenza n. 2949 del 09/10/1972 (Rv. 360697 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - IN GENERE - SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI MAGGIOR VALORE DEI BENI - CONFIGURABILITA DI DICHIARAZIONE SUPPLETIVA - CONDIZIONI - MANCANZA - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI - OBBLIGATORIETA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - IN GENERE - SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI MAGGIOR VALORE DEI BENI - CONFIGURABILITA DI DICHIARAZIONE SUPPLETIVA - CONDIZIONI - MANCANZA - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI - OBBLIGATORIETA.*
La dichiarazione successiva di maggior valore dei beni trasferiti per successione (allo scopo di rettificare l'infedele precedente dichiarazione di inferiore valore, che vincola il contribuente cosi da legittimare l'ufficio finanziario ad acquisire immediatamente l'ulteriore ammontare del tributo) non vale come dichiarazione suppletiva, quando, oltre che non essere diretta all'ufficio impositore, ma ad un'autorita diversa, quale la commissione distrettuale delle imposte, sia resa senza l'osservanza delle formalita di cui all'art 72, quarto comma, della legge tributaria sulle successioni (che ne impone la registrazione entro un determinato tempo) e dopo la scadenza del termine di cui all'art 12, comma terzo, della legge 12 giugno 1930, n 742, che eleva a requisito di Rilevanza della dichiarazione suppletiva la sua resa prima della proposizione del ricorso alla commissione tributaria di primo grado (momento questo di valore equivalente - secondo il nuovo sistema del procedimento tributario davanti alle commissioni - a quello della 'notifica della richiesta di stima da parte del contribuentè, di cui parla la norma medesima). Pertanto, tale dichiarazione integrativa non e idonea a far venir meno i presupposti della decorrenza degli interessi sull'imposta complementare di successione dovuta. (V 2274'70, mass n 348454; 2612'67, mass n 329987).*
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 1208, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 43, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)