Sez. 3, Sentenza n. 3640 del 08/04/1998 (Rv. 514373 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Produzione di documenti sopravvenuti - Ammissibilità - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE
Nel procedimento d'appello che si svolga secondo il rito del lavoro i documenti sopravvenuti (nella specie: concessione edilizia rilasciata successivamente al ricorso introduttivo del giudizio di secondo grado) possono essere prodotti in giudizio ancorché inevitabilmente non indicati nello stesso ricorso e non depositati in cancelleria insieme con esso. Tuttavia la tardiva produzione deve essere autorizzata dal giudice a garanzia del contraddittorio ed eseguita prima della discussione orale, rimanendo pur sempre riservato in sede di decisione della causa il giudizio circa la rilevanza dei documenti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)