Sez. L, Sentenza n. 10944 del 02/11/1998 (Rv. 520280 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Produzione di nuovi documenti - Termini e forme - Documenti sopravvenuti - Produzione nel corso del giudizio di appello - Ammissibilità - Condizioni - Autorizzazione del giudice - Anteriorità all'inizio della discussione orale - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE
Nel rito del lavoro la produzione nel giudizio di appello di nuovi documenti, in linea generale sottratta al divieto di cui all'art. 437, comma secondo, cod. proc. civ. e sottoposta, a pena di decadenza, alla prescrizione della loro indicazione negli atti introduttivi e del loro deposito insieme agli stessi a norma degli artt. 414 e 416, richiamati dagli artt. 434 e 436, è svincolata anche dal rispetto di tali termini nel caso di documenti sopravvenuti, in base al criterio ricavabile dall'art. 420, comma quinto, ferma restando in tale ipotesi la necessità che la produzione sia autorizzata dal giudice ed effettuata prima della discussione orale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)