Sez. 1, Sentenza n. 28481 del 22/12/2005 (Rv. 585606 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE | Accertamento dei crediti nei confronti del fallito - Insinuazione al passivo - Necessità - Giudizi iniziati anteriormente alla dichiarazione di fallimento - Prosecuzione nei confronti del curatore - Improcedibilità della domanda - Eccezioni - Dichiarazione del creditore di voler ottenere un titolo da far valere nei confronti del debitore tornato "in bonis" - Credito accertato con sentenza pronunciata in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, ed ancora impugnabile - Prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE
Nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 legge fall., qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo. Qualora pertanto, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 legge fall., la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato "in bonis". A detta regola fa eccezione soltanto l'art. 95, terzo comma legge fall., il quale, al fine di evitare una retrocessione del processo, ne consente la prosecuzione nelle forme ordinarie, qualora il credito portato in sede di ammissione al passivo emerga da sentenza pronunciata in epoca anteriore al fallimento, ed ancora impugnabile.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)