Sez. 1, Sentenza n. 19195 del 16/12/2003 (Rv. 568941 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Terreni agricoli - Valore agricolo - Determinazione secondo il valore agricolo medio determinato annualmente - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Nella determinazione dell'indennità di espropriazione (e dunque - come nella fattispecie - di asservimento) per i terreni agricoli, dovendosi gli artt. 15 e 16 della legge n. 865 del 1971 (come sostituiti dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977) leggere in collegamento l'uno con l'altro, il valore agricolo menzionato nella seconda parte del primo comma dell'art. 15 è, appunto, il valore agricolo medio, il quale va determinato annualmente, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati (art. 16, quarto comma), ed al quale va commisurata l'indennità di espropriazione.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)