Sez. 1, Sentenza n. 27812 del 16/12/2005 (Rv. 586162 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Provincia di Trento - Terreni non edificabili - Disapplicazione delle tabelle dei valori agricoli medi da parte del giudice ordinario - Limiti - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Con riguardo all'indennità di espropriazione di terreni agricoli nella provincia di Trento, non basta la mera difformità tra valore venale e valore tabellare per dar luogo alla disapplicazione del secondo (ammissibile in base alla sentenza n. 261 del 1997 della Corte costituzionale) e all'applicazione del primo, con assunzione, come criterio di stima, del valore pieno di mercato dell'area espropriata, che è privo di base normativa (nella specie, ritenuta la qualificazione dei terreni espropriati come frutteti, il giudice di merito aveva attribuito il valore rilevabile dalla comparazione con terreni simili, senza tener conto che la legge rimette alla determinazione tabellare la fissazione di un valore medio che tenga conto della molteplicità dei valori di mercato nell'ambito del medesimo classamento).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge Prov. Trento 19/02/1993 num. 6 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)