Sez. U, Sentenza n. 1445 del 22/04/1976 (Rv. 380165 - 01)
COMUNITA EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - FUNZIONI - INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO - DEFERIMENTO DELLA QUESTIONE - OBBLIGO DELLE GIURISDIZIONI NAZIONALI DI ULTIMA ISTANZA - PRECEDENTE DECISIONE IN TERMINI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA - POTERE DI AUTONOMA VALUTAZIONE DELL'ORGANO GIURISDIZIONALE NAZIONALE - ESTENSIONE.*
COMUNITA EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - FUNZIONI - INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO - DEFERIMENTO DELLA QUESTIONE - OBBLIGO DELLE GIURISDIZIONI NAZIONALI DI ULTIMA ISTANZA - PRECEDENTE DECISIONE IN TERMINI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA - POTERE DI AUTONOMA VALUTAZIONE DELL'ORGANO GIURISDIZIONALE NAZIONALE - ESTENSIONE.*
Secondo l'interpretazione datane dalla Corte di giustizia delle comunita europee, l'Obbligo previsto dall'art 177 del trattato istitutivo della CEE (reso esecutivo in Italia con legge 14 ottobre 1957, n 1203) per le giurisdizioni nazionali di ultima istanza puo essere considerato 'senza contenutò quando la questione in ipotesi da deferire all'interpretazione della Corte predetta sia identica ad altra, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia stata gia decisa in via pregiudiziale; rimanendo pur sempre salvo il potere del giudice nazionale di deferire nuovamente, ove lo ritenga opportuno, la questione alla Corte di giustizia, per ottenere una diversa decisione. Secondo la predetta interpretazione, pertanto, l'art 177 citato conferisce all'organo giurisdizionale nazionale le cui pronunzie non siano ulteriormente impugnabili il potere di procedere ad un'autonoma delibazione sul punto se l'esistenza di una precedente decisione in termini della Corte di giustizia consenta di escludere che il dubbio interpretativo raggiunga la soglia di opinabilita necessaria per assurgere al rango di 'questioné.*
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 177, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)