Sez. 5, Sentenza n. 8733 del 10/04/2013 (Rv. 626564 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica - Riferibilità alla sola persona giuridica ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, la statuizione di cui all'art. 7, primo comma, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che pone le stesse, se relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, esclusivamente a carico di questi ultimi, non è applicabile retroattivamente, poichè il citato art. 7, al terzo comma, espressamente lo esclude. (Nella specie, per la S.C. la contestazione e l'irrogazione della sanzione risalenti ad epoca antecedente all'entrata in vigore della disposizione citata, rendevano applicabile l'art. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in forza del quale, in caso di violazione incidente sulla determinazione o sul pagamento del tributo, l'ente collettivo, con o senza personalità giuridica, è responsabile di detta violazione in solido con l'autore materiale di essa).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)