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Sez. 5, Sentenza n. 26507 del 12/12/2011 (Rv. 620949 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica - Riferibilità alla sola persona giuridica ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620949-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, la statuizione di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, che pone le stesse, se relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, esclusivamente a carico di quest'ultimi, non è applicabile retroattivamente, poiché il citato art. 7, al comma 3, espressamente lo esclude. (Nella specie, la S.C., rilevando che le sanzioni erano state irrogate in epoca precedente all'entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, ha ritenuto la fattispecie regolata dall'art. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in forza del quale, nel caso di violazione incidente sulla determinazione o sul pagamento del tributo, l'ente collettivo è responsabile di tale violazione in solido con l'autore materiale di essa).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)