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Sez. 5, Sentenza n. 19697 del 28/08/2013 (Rv. 628577 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Sanzioni amministrative tributarie - Violazioni commesse in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003 ma contestate o irrogate successivamente - Persone giuridiche - Soggettività passiva - Riconoscimento - Contrasto con il principio di legalità ex art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Esclusione - Coordinamento con l'art. 11 d.lgs. n. 472 del 1997 - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628577-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE

La responsabilità delle persone giuridiche per fatti commessi in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, ma contestati successivamente o le cui sanzioni siano irrogate successivamente ai sensi dell'art. 7, comma 2 del d.l. cit., non contrasta con il principio di legalità di cui all'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, il cui art. 11, comma 1, contemplava già una forma di "responsabilità rafforzata" tra l'autore materiale della violazione e la società o ente dotato di personalità giuridica, prescrivendone l'obbligo solidale al pagamento delle sanzioni; e d'altronde il d.l. n. 269 del 2003 pone le sanzioni esclusivamente a carico della persona giuridica, oltre che ai sensi dell'art. 7, comma 1, anche per la previsione del comma 3, che fa salve, in quanto compatibili, le disposizioni del d.lgs. 472 cit.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)