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Sez. U, Sentenza n. 2365 del 05/04/1986 (Rv. 445489 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICA SPETTANTE AL LAVORATORE - TITOLI DI STUDIO POSSEDUTI DAL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445489-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICA SPETTANTE AL LAVORATORE - TITOLI DI STUDIO POSSEDUTI DAL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Al fine di determinare la qualifica spettante al lavoratore, qualifica che, secondo il disposto dell'art. 2103 cod. civ., deve essere corrispondente alle mansioni di fatto espletate dallo stesso, sono irrilevanti in generale i titoli di studio posseduti dal lavoratore medesimo, a meno che le parti, nell'Esercizio della loro autonomia contrattuale, non abbiano inteso conferire valore esclusivo al requisito formale, costituito dal possesso di un determinato titolo di studio, prescindendo dalle caratteristiche delle mansioni effettivamente assegnate dal datore di lavoro al lavoratore. (nella specie il giudice del merito - chiamato ad interpretare l'art. 7 CCNL per il personale impiegatizio ed i commessi delle aziende di credito e finanziarie del 18 giugno 1970, norma che inquadrava nella prima categoria il personale impiegatizio munito di laurea, di diploma di ragioniere o di licenza di scuola media superiore, con esclusione dei titoli a carattere artistico - aveva escluso che del suddetto inquadramento potesse beneficiare il lavoratore munito del diploma di corrispondente commerciale in lingue estere giacché quest'ultimo non costituiva agli effetti legali un titolo di scuola media superiore; la S.C. ha cassato tale pronuncia demandando al giudice di rinvio di accertare se le parti sociali, nel porre la norma suddetta, avessero inteso riferirsi al possesso del titolo di studio, astrattamente annoverabile nel modello legale del diploma di scuola media superiore oppure al possesso di un titolo di studio considerato nel suo contenuto professionale in relazione alle effettive mansioni da esercitare). (V 530/84, mass n 432754; (V 506/81, mass n 410982).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 18/06/1970 num. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)