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Sez. 3, Sentenza n. 5183 del 21/09/1988 (Rv. 459913 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - EFFICACIA - PROVVEDIMENTO FORMALE DICHIARANTE L'AMMISSIBILITÀ DELLE PROVE ASSUNTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459913-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - EFFICACIA - PROVVEDIMENTO FORMALE DICHIARANTE L'AMMISSIBILITÀ DELLE PROVE ASSUNTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'assunzione e dell'efficacia delle prove assunte in Sede di istruzione preventiva non occorre che intervenga un formale provvedimento che dichiari l'ammissibilità delle prove stesse, potendo questa risultare indirettamente dal fatto che il giudice ne abbia esaminato l'esito traendone elementi formativi per il suo convincimento, mentre è necessario soltanto che la controparte sia stata posta in condizioni di contraddire circa le risultanze delle prove preventive. (V 3680/68, mass n 336981; (V 2963/64, mass n 304406; (Conf 852/85, mass n 439033; (Conf 4398/82, mass n 422383; (Conf 3281/75, mass n 377399; (Conf 32/63, mass n 260045).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 698

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)