Sez. 3, Sentenza n. 852 del 06/02/1985 (Rv. 439033 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - EFFICACIA - PROVVEDIMENTO FORMALE DICHIARANTE L'AMMISSIBILITÀ DELLE PROVE ASSUNTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - EFFICACIA - PROVVEDIMENTO FORMALE DICHIARANTE L'AMMISSIBILITÀ DELLE PROVE ASSUNTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'assunzione e della efficacia delle prove assunte in Sede di istruzione preventiva non occorre che intervenga un formale provvedimento che dichiari l'ammissibilità delle prove stesse, potendo questa risultare indirettamente dal fatto che il giudice ne abbia esaminato l'esito traendone elementi formativi per il suo convincimento, mentre è necessario soltanto che la controparte sia stata posta in condizioni di contraddire circa le risultanze delle prove preventive. (V 3680/68, mass n 336981; (V 2963/64, mass n 304406; (Conf 4398/82, mass n 422383; (Conf 3281/75, mass n 377399; (Conf 32/63, mass n 260045).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 698
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)